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Paragrafo 1: DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA
Paragrafo 2: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Paragrafo 3: ASSOCIATI
Paragrafo 4: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Paragrafo 5: SCIOGLIMENTO
Paragrafo 6: DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

Articolo 1

La Associazione, denominata "Associazione di evangelizzazione Alfa-Omega", ha sede in Modena, Via Giardini, 139.
Essa opera in ambito nazionale ed ha durata illimitata.

Articolo 2

L'Associazione è integralmente disciplinata dalle norme di Diritto Civile, fatte salve le norme e i principi di Diritto Canonico espressamente previsti e richiamati nel presente Statuto, nonché nell'allegato Regolamento, denominato "Lineamenti", che costituisce integrazione ed approfondimento dello Statuto medesimo.
Gli scopi e i fini dell'Associazione sono dettagliatamente esposti e descritti nella "Prefazione" e negli Artt. 1-5 dei "Lineamenti".

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro, nemmeno indiretti ed opera esclusivamente per la diffusione dell'opera di evangelizzazione a favore di soggetti terzi rispetto ad essa (cfr. Art. 19 dei "Lineamenti").
Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata e regolarmente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Articolo 4

Fa eccezione al principio esposto al superiore Articolo 3, il caso in cui un Aderente manifesti il desiderio di incarnare radicalmente il carisma dell'Associazione e voglia vivere l'esperienza associativa a tempo pieno o a tempo parziale (cfr. Art. 11 dei "Lineamenti").
L'Associazione si impegna ad accompagnare, sviluppare e sostenere il ministero dell'Associato a tempo pieno e altre forme di ministero a tempo parziale, considerandoli doni preziosi di cui è responsabile di fronte al Signore.

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PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'auto-finanziamento degli Associati mediante le quote associative annuali, da eventuali contributi volontari saltuari o periodici, da donazioni in denaro o di altro genere, da contributi e/o erogazioni da parte dello Stato e/o di enti territoriali o privati, da contributi di organismi internazionali, da donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.
Con i fondi raccolti l'Associazione finanzia le proprie attività ed inoltre, qualora ne ravvisi l'opportunità, può anche erogare contributi o sovvenzioni ad altri istituti o iniziative che rientrino nelle finalità sopra illustrate.
La gestione del patrimonio dell'Associazione verrà effettuata anche in conformità alle norme del diritto canonico.

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ASSOCIATI

Articolo 6

Possono aderire all'Associazione, divenendo quindi "Associati", tutti coloro che desiderano collaborare al raggiungimento dei fini dell'Associazione, fornendo la propria attività, liberamente e senza alcuna remunerazione.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Le condizioni richieste per partecipare all'Associazione" e l'ammissione dei nuovi membri nella medesima, sono disciplinati dall'Art. 7 dei "Lineamenti" e, per quanto non espressamente previsto in quella sede, dalle norme di Diritto Canonico.

Articolo 7

Gli Associati si distinguono in:
- Associati fondatori;
- Associati ordinari;
- Associati onorari.
Gli Associati fondatori e ordinari sono assoggettati al pagamento di una quota sociale annua ed hanno diritto di voto.
Gli Associati onorari possono essere tutti coloro che si distinguono con la loro opera di sostegno, potenziamento e diffusione dell'opera di evangelizzazione; possono partecipare all'Assemblea e al Consiglio senza diritto di voto; non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

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ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio. Sono competenze dell'assemblea ordinaria:
a) l'approvazione del Piano di evangelizzazione nazionale;
b) l'approvazione dei regolamenti interni e delle eventuali loro variazioni;
c) l'approvazione del bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
d) la nomina delle cariche sociali: del Consiglio, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.
Le assemblee vengono convocate dal Consiglio mediante un avviso di convocazione, che deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e che deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso deve contenere altresì l'indicazione per la seconda convocazione, che comunque non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.
In difetto di convocazione sono ugualmente valide le adunanze cui presenziano personalmente, o a mezzo delega tutti gli Associati e l'intero Consiglio.
L'assemblea è presieduta e diretta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da persona designata dagli associati intervenuti, che a sua volta designa, tra gli associati presenti, un Segretario. Spetta al Presidente accertare la validità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi, dirigere e regolare la discussione e le votazioni.
I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono iscritti in apposito libro e sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Articolo 10

Le assemblee degli Associati sono valide in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
In seconda convocazione le assemblee ordinarie sono validamente costituite quando sia presente almeno un terzo degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario l'intervento in proprio o per delega dei due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11

Il Consiglio è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea ordinaria tra i soli Associati.
La determinazione del numero dei componenti del Consiglio viene effettuata, entro i sopracitati limiti, dall'assemblea.
Il Consiglio resta in carica tre anni e scade dalla carica solo al momento dell'approvazione del bilancio e dell'elezione del nuovo Consiglio.
I Consiglieri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
La carica di Consigliere viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive, come stabilito dal precedente art. 3.
Qualora durante il periodo di carica venga a mancare, per qualsivoglia motivo, uno o più membri del Consiglio, subentrano secondo l'ordine i primi non eletti, mancando i quali, gli altri Consiglieri provvederanno a sostituire provvisoriamente quelli venuti meno per cooptazione, ovverosia con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea, che potrà confermarli nell'incarico o sostituirli.

Articolo 12

Il Consiglio ha la funzione di vigilare sul carisma dell'Associazione, tutelandone l'unità, curandone la crescita spirituale e lo sviluppo dell'evangelizzazione secondo il carisma di Alfa-Omega.
Ha altresì il compito di coordinare le attività di evangelizzazione e di predisporre il piano generale di evangelizzazione.
E' inoltre investito, nella materia patrimoniale, di tutti i poteri di ordinaria amministrazione, alcuni dei quali, nel seguito, vengono sinteticamente elencati, tenendo presente che tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo:

- elabora il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni anno e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria che dovrà riunirsi entro il 30 Giugno successivo;
- decide sulla nomina dei soci ordinari e onorari;
- stabilisce la quota sociale annua a carico dei soci ordinari;
- stabilisce la remunerazione del personale dipendente o consulente e provvede all'assunzione ed al licenziamento dello stesso;
- istituisce organi tecnici quando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell'Associazione.
Nello svolgere tutte le sue funzioni, il Consiglio si pone al servizio della comunità e in ascolto attento delle sollecitazioni che provengono dalla stessa.

Articolo 13

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria degli Associati, nel numero dei Consiglieri neo-eletti. Dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente designa all'interno del Consiglio un Vicepresidente e un Segretario.
Il Presidente ha funzione di rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed ha altresì il compito di motivare e sostenere l'opera di evangelizzazione (cfr. Art 12 comma 1 e 2 dei Lineamenti). Nello svolgere tali funzioni, si pone al servizio della comunità e in ascolto attento delle sollecitazioni che provengono dalla stessa.
Il Presidente ha pure la facoltà di delegare altra persona a rappresentare e firmare in sua vece.
Tale delega va registrata nel verbale della riunione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo consultivo composto da tre membri, eletti dall'assemblea ordinaria tra i soli membri Associati.
Dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

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SCIOGLIMENTO

Articolo 16

L'Associazione si intende sciolta per effetto della delibera dell'assemblea straordinaria nonché per le cause indicate al Can. 326 del Codice di diritto canonico.
Verificatosi lo scioglimento, l'intero patrimonio dell'Associazione, sia esso liquido, mobiliare o immobiliare, sarà devoluto interamente, dedotte le eventuali spese di liquidazione, ad altra Associazione operante in identico o analogo settore, oppure in beneficenza, a discrezione dell'assemblea degli Associati.

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DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Il presente Statuto sostituisce integralmente le norme contenute nel precedente Statuto dell'Associazione, redatto in data 16/4/1984, che dovranno pertanto ritenersi abrogate e superate dalle presenti.

Articolo 18

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si fa riferimento anzitutto alle disposizioni contenute nel Regolamento allegato al presente atto e denominato "Lineamenti", nonché alle norme del Codice Civile, ove non contrastanti con le norme di Diritto Canonico espressamente previste nel presente Statuto e nei "Lineamenti".

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2008 - La grafica ed i contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono all'Associazione ALFA-OMEGA